Gruppo Folk "Città di Castro"
Associazione per la Cultura il Folklore e gli Sport Popolari
Per la corretta visualizzazione del sito è indispensabile istallare il
Flash Player.

Statuto

Art. 1 - Costituzione Art. 14 - Assemblea
Art. 2 - Oggetto e scopo Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
Art. 3 - Patrimonio ed entrate Art. 16 - Il Presidente
Art. 4 - Soci Art. 17 - Il Vice Presidente
Art. 5 - Soci Art. 18 - Il Segretario del Consiglio Direttivo
Art. 6 - Soci Art. 19 - Libri della Associazione
Art. 7 - Soci Art. 20 - Il Tesoriere
Art. 8 - Organi dell'Associazione Art. 21 - Bilancio consuntivo e preventivo
Art. 9 - Assemblea Art. 22 - Avanzi di gestione
Art. 10 - Assemblea Art. 23 - Scioglimento
Art. 11 - Assemblea Art. 24 - Clausola compromissoria
Art. 12  - Assemblea Art. 25  - Legge applicabile
Art. 13 - Assemblea  

 

Art. 1 - Costituzione -
E’ costituita con sede in Castro dei Volsci - Via del Mercato, s.n.c. - la Associazione per la Cultura, il Folklore e gli Sports Popolari che assume la denominazione di “GRUPPO FOLK CITTÀ DI CASTRO”.

Art. 2 - Oggetto e scopo -
a) La Associazione ha lo scopo di diffondere e praticare le tradizioni folkloriche e gli sports popolari del nostro Paese, tutelando promuovendo e valorizzando tutte le entità di interesse culturale artistico e storico.
b) La Associazione ha carattere ricreativo, sociale, apolitico, apartitico e non persegue scopo di lucro.
c) La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate -
a) Il patrimonio della Associazione e` costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
b) Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti delle quote associative;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività`.
c) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto della adesione alla Associazione e la quota annuale di iscrizione alla Associazione.
d) L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E` comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
e) I versamenti in favore della Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne’ ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione ne’ in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dalla Associazione, può` pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio della stessa.
f) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne’ per successione a titolo particolare ne’ per successione a titolo universale, ne’ per atto tra vivi ne’ a causa di morte.

Art. 4 - Soci -
a) Sono aderenti della Associazione:
- i componenti della Associazione;
- i benemeriti della Associazione.
b) L’adesione alla Associazione e` a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
c) L’adesione alla Associazione comporta per il componente di maggiore età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
d) Sono componenti della Associazione coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.
e) Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al patrimonio della Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o coloro che prestando la propria attività in favore della Associazione a giudizio del Consiglio Direttivo ne arrechino notevole beneficio.
f) La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

Art. 5 - Soci -
Per essere ammessi a componenti dell’Associazione è necessario:
a) Presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione indicando: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, dichiarazione di accettazione del presente statuto e versamento della quota di sottoscrizione.
b) Per i minorenni si richiede autorizzazione del Genitore.
Il Consiglio Direttivo si riserva l’accoglimento della domanda di adesione.

Art. 6 - Soci -
a) Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa e` stata respinta. In caso di diniego espresso , il Consiglio Direttivo non e` tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
b) Chiunque aderisce alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Art. 7 - Soci -
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, di seguito elencati, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
L’espulsione o radiazione dalla Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione a maggioranza dei 2/3.
I motivi per cui il componente può essere espulso sono i seguenti:
a- Quando non ottempera al presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dal Consiglio Direttivo.
b- Quando la sua condotta in pubblico sia fortemente lesiva dell’immagine dell’Associazione.
c- Quando arrechi danni materiali e morali all’Associazione.
d- Quando durante una qualsiasi attività dell’Associazione abbia un comportamento riprovevole.

Art. 8 - Organi dell'Associazione -
a) Sono organi della Associazione:
- l’Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
b) L’elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed e informata a criterio di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea -
L’assemblea e composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed e l’organo sovrano della Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).
Essa inoltre :
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- Delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
-Delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
-Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10 - Assemblea -
L’Assemblea e convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei componenti o da almeno i 3/5 dei consiglieri. L’Assemblea si riunirà entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della richiesta.
La convocazione della Assemblea viene effettuata mediante lettera contenente l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie trattate, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. La notizia dell’adunanza dovrà essere pubblicata almeno con tre giorni di anticipo presso la sede sociale.

Art. 11 - Assemblea -
L’Assemblea e validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la meta dei suoi membri.
In seconda convocazione l’Assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni aderente alla Associazione, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Associazione che non sia Amministratore. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Art. 12 - Assemblea -
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
Non e ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 13 - Assemblea -
Per la nomina del Presidente l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea -
L’Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione. L’elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criterio di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo -
a) La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
b) I Consiglieri devono essere Aderenti alla Associazione, durano in carica per un anno e sono rieleggibili.
c) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
d) In caso di cessazione per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
e) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti:
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti:
- l’ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti:
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
f) Il Consiglio Direttivo può delegare anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
g) Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei consiglieri. La convocazione e fatta mediante lettera contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga a loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
h) Il Consiglio Direttivo e comunque validamente costituito ed e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
i) Il Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
j) Il Consiglio Direttivo e validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta dei suoi membri.
k) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 16 - Il Presidente -
a) Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio Direttivo.
b) Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della Associazione ; in casi eccezionali di necessita e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
c) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorvegliando il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita.
d) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 17 - Il Vice Presidente -
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario del Consiglio Direttivo -
a) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.
b) Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti alla Associazione.

Art. 19 - Libri della Associazione -
a) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro degli Aderenti alla Associazione.
b) I libri della Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

Art. 20 - Il Tesoriere -
Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 21 - Bilancio consuntivo e preventivo -
a) Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
b) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
c) Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
d) I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

Art. 22 - Avanzi di gestione -
a) Alla Associazione e vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
b) La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Scioglimento -
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe (salvo diversa destinazione imposta dalla legge).

Art. 24 - Clausola compromissoria -
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Art. 25  - Legge applicabile -
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Gruppo Folk "Città di Castro"
C.P. n° 17 Madonna del Piano - 03020 Castro dei Volsci (FR) - Italia
Tel: +39 3921001787 - +39 3384048316 - +39 3285618529
Fax: +39 07750631151 - e-mail: Gruppo Folk Castro