Art. 1 -
Costituzione -
E’ costituita con sede in Castro dei Volsci - Via
del Mercato, s.n.c. - la Associazione per la
Cultura, il Folklore e gli Sports Popolari che
assume la denominazione di “GRUPPO FOLK CITTÀ DI
CASTRO”.
Art. 2 - Oggetto e scopo -
a) La Associazione ha lo scopo di diffondere e
praticare le tradizioni folkloriche e gli sports
popolari del nostro Paese, tutelando promuovendo e
valorizzando tutte le entità di interesse culturale
artistico e storico.
b) La Associazione ha carattere ricreativo, sociale,
apolitico, apartitico e non persegue scopo di lucro.
c) La Associazione non può svolgere attività diverse
da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a
esse strettamente connesse o di quelle accessorie a
quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
Art. 3 - Patrimonio ed
entrate -
a) Il patrimonio della Associazione e` costituito da
beni mobili e immobili che pervengono alla
Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici o privati o
persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
b) Per l’adempimento dei suoi compiti la
Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti delle quote associative;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua
attività`.
c) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la
quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto
della adesione alla Associazione e la quota annuale
di iscrizione alla Associazione.
d) L’adesione alla Associazione non comporta
obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario all’atto
dell’ammissione e al versamento della quota annua di
iscrizione. E` comunque facoltà degli Aderenti alla
Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
e) I versamenti in favore della Associazione possono
essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti
minimi come sopra determinati per l’ammissione e
l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo
perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili
ne’ ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in
caso di scioglimento della Associazione ne’ in caso
di morte, di estinzione di recesso o di esclusione
dalla Associazione, può` pertanto farsi luogo alla
richiesta di rimborso di quanto versato alla
Associazione a titolo di versamento al patrimonio
della stessa.
f) Il versamento non crea altri diritti di
partecipazione e, segnatamente, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,
ne’ per successione a titolo particolare ne’ per
successione a titolo universale, ne’ per atto tra
vivi ne’ a causa di morte.
Art. 4 - Soci -
a) Sono aderenti della Associazione:
- i componenti della Associazione;
- i benemeriti della Associazione.
b) L’adesione alla Associazione e` a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il
diritto di recesso.
c) L’adesione alla Associazione comporta per il
componente di maggiore età il diritto di voto
nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi della Associazione.
d) Sono componenti della Associazione coloro che
aderiscono alla Associazione nel corso della sua
esistenza.
e) Sono benemeriti della Associazione coloro che
effettuano versamenti al patrimonio della
Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal
Consiglio Direttivo o coloro che prestando la
propria attività in favore della Associazione a
giudizio del Consiglio Direttivo ne arrechino
notevole beneficio.
f) La divisione degli aderenti nelle suddette
categorie non implica alcuna differenza di
trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai
loro diritti nei confronti della Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a
partecipare effettivamente alla vita della
Associazione.
Art. 5 -
Soci -
Per essere ammessi a componenti dell’Associazione è
necessario:
a) Presentare domanda al Consiglio Direttivo
dell’Associazione indicando: Nome, Cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza,
dichiarazione di accettazione del presente statuto e
versamento della quota di sottoscrizione.
b) Per i minorenni si richiede autorizzazione del
Genitore.
Il Consiglio Direttivo si riserva l’accoglimento
della domanda di adesione.
Art. 6 - Soci -
a) Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle
domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento; in assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda entro il termine
prescelto, si intende che essa e` stata respinta. In
caso di diniego espresso , il Consiglio Direttivo
non e` tenuto a esplicitare la motivazione di detto
diniego.
b) Chiunque aderisce alla Associazione può in
qualsiasi momento notificare la sua volontà di
recedere dal novero dei partecipanti alla
Associazione stessa; tale recesso (salvo che si
tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il
recesso ha effetto immediato) ha efficacia
dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica
della volontà di recesso.
Art. 7 - Soci -
In presenza di inadempienza agli obblighi di
versamento oppure di altri gravi motivi, di seguito
elencati, chiunque partecipi alla Associazione può
essere escluso con deliberazione del Consiglio
Direttivo. L’esclusione ha effetto immediato dalla
notifica del provvedimento di esclusione, il quale
deve contenere le motivazioni per le quali
l’esclusione sia stata deliberata.
L’espulsione o radiazione dalla Associazione viene
decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione a
maggioranza dei 2/3.
I motivi per cui il componente può essere espulso
sono i seguenti:
a- Quando non ottempera al presente statuto, ai
regolamenti interni o alle disposizioni prese dal
Consiglio Direttivo.
b- Quando la sua condotta in pubblico sia fortemente
lesiva dell’immagine dell’Associazione.
c- Quando arrechi danni materiali e morali
all’Associazione.
d- Quando durante una qualsiasi attività
dell’Associazione abbia un comportamento
riprovevole.
Art. 8 - Organi dell'Associazione -
a) Sono organi della Associazione:
- l’Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
b) L’elezione degli Organi della Associazione non
può essere in alcun modo vincolata o limitata ed e
informata a criterio di massima libertà di
partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 - Assemblea -
L’assemblea e composta da tutti gli aderenti alla
Associazione ed e l’organo sovrano della
Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il
31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30
ottobre).
Essa inoltre :
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del
Presidente;
- Delinea gli indirizzi generali dell’attività della
Associazione;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
-Delibera sull’eventuale destinazione di utili di
gestione comunque denominati, nonché di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal
presente Statuto;
-Delibera lo scioglimento e la liquidazione della
Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 10 - Assemblea -
L’Assemblea e convocata dal Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia
fatta richiesta da almeno 1/5 dei componenti o da
almeno i 3/5 dei consiglieri. L’Assemblea si riunirà
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
notificazione della richiesta.
La convocazione della Assemblea viene effettuata
mediante lettera contenente l’indicazione del luogo
del giorno e dell’ora della riunione sia di prima
che di seconda convocazione e l’elenco delle materie
trattate, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo
risultante dal libro degli aderenti
all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio
Direttivo, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e
che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre
giorni prima dell’adunanza stessa. La notizia
dell’adunanza dovrà essere pubblicata almeno con tre
giorni di anticipo presso la sede sociale.
Art. 11 - Assemblea -
L’Assemblea e validamente costituita e atta a
deliberare qualora in prima convocazione siano
presenti almeno la meta dei suoi membri.
In seconda convocazione l’Assemblea e validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi
nello stesso giorno fissato per la prima
convocazione.
Ogni aderente alla Associazione, che abbia compiuto
il diciottesimo anno di età, ha diritto a un voto,
esercitabile anche mediante delega apposta in calce
all’avviso di convocazione. La delega può essere
conferita solamente ad altro aderente alla
Associazione che non sia Amministratore. Ciascun
delegato non può farsi portatore di più di una
delega.
Art. 12 -
Assemblea -
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; l’espressione di
astensione si computa come voto negativo.
Non e ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 13 - Assemblea -
Per la nomina del Presidente l’approvazione dei
Regolamenti, le modifiche statutarie e la
distribuzione di utili, avanzi netti di gestione,
riserve o fondi, occorre il voto favorevole della
maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che
in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della
Associazione e di devoluzione del suo patrimonio
occorre il voto favorevole dei 2/3 dei voti
attribuiti, tanto in prima che in seconda
convocazione.
Art. 14 - Assemblea -
L’Assemblea e presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su
designazione dei presenti, da un altro membro del
Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro
aderente all’Associazione. L’elezione degli organi
della Associazione non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criterio di
massima libertà di partecipazione all’elettorato
attivo e passivo.
Art. 15 - Il Consiglio
Direttivo -
a) La Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un
minimo di cinque a un massimo di sette membri,
compresi il Presidente, il Vice Presidente e il
Tesoriere.
b) I Consiglieri devono essere Aderenti alla
Associazione, durano in carica per un anno e sono
rieleggibili.
c) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la
maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo
alla sua rielezione.
d) In caso di cessazione per qualsiasi motivo un
membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso
fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere
cooptato dura in carica fino alla prossima
Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere
posto l’argomento della sostituzione del consigliere
cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere
cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo
durante il quale sarebbe rimasto in carica il
consigliere cessato.
e) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le
seguenti funzioni:
- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto
secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in
particolare, il compimento di atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria in
relazione agli indirizzi ricevuti:
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i
Consiglieri eletti:
- l’ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti:
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo
e del rendiconto consuntivo.
f) Il Consiglio Direttivo può delegare anche a
estranei il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto della
Associazione.
g) Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei consiglieri.
La convocazione e fatta mediante lettera contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione e l’elenco delle materie da trattare,
spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo
almeno otto giorni prima dell’adunanza e che
comunque giunga a loro indirizzo almeno tre giorni
prima dell’adunanza stessa.
h) Il Consiglio Direttivo e comunque validamente
costituito ed e atto a deliberare, anche in assenza
delle suddette formalità di convocazione, qualora
siano presenti tutti i suoi membri.
i) Il Consiglio Direttivo e presieduto dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione
dei presenti, da un altro membro del Consiglio
Direttivo.
j) Il Consiglio Direttivo e validamente costituito
qualora siano presenti almeno la meta dei suoi
membri.
k) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; l’espressione di astensione si computa
come voto negativo; in caso di parità di voto
prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 16 - Il Presidente -
a) Al Presidente della Associazione spetta la
rappresentanza della Associazione stessa di fronte
ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del
Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la
rappresentanza della Associazione anche ad estranei
al Consiglio Direttivo.
b) Al Presidente della Associazione compete, sulla
base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente
riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione della Associazione ; in casi
eccezionali di necessita e urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente
convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato.
c) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il
Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle
relative deliberazioni, sorvegliando il buon
andamento amministrativo della Associazione,
verifica l’osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessita.
d) Il Presidente cura la predisposizione del
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da
sottoporre per l’approvazione, al Consiglio
Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di
idonee relazioni.
Art. 17 - Il Vice Presidente -
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del Vice Presidente costituisce per i
terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 18 - Il Segretario del
Consiglio Direttivo -
a) Il Segretario svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del
Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il
Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie od opportune per
il funzionamento dell’amministrazione della
Associazione.
b) Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali
delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del
Libro degli Aderenti alla Associazione.
Art. 19 - Libri della
Associazione -
a) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla
legge, la Associazione tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Consiglio Direttivo e il Libro degli Aderenti alla
Associazione.
b) I libri della Associazione sono visibili a
chiunque ne faccia motivata istanza; le copie
richieste sono fatte dalla Associazione a spese del
richiedente.
Art. 20 - Il Tesoriere -
Il Tesoriere cura la gestione della cassa della
Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua
le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone, dal punto di vista contabile,
il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 21 - Bilancio consuntivo
e preventivo -
a) Gli esercizi della Associazione chiudono il 31
dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e
predisposto un bilancio preventivo e un bilancio
consuntivo.
b) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio
Direttivo e convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
c) Entro il 30 settembre di ciascun anno il
Consiglio Direttivo e convocato per la
predisposizione del bilancio preventivo del
successivo esercizio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
d) I bilanci debbono restare depositati presso la
sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura. La
richiesta di copie e soddisfatta dalla Associazione
a spese del richiedente.
Art. 22 - Avanzi di gestione -
a) Alla Associazione e vietato distribuire anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre
associazioni con finalità analoghe che per legge,
statuto e regolamento facciano parte della medesima
e unitaria struttura.
b) La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art. 23 - Scioglimento -
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa la
Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altra associazione con finalità
analoghe (salvo diversa destinazione imposta dalla
legge).
Art. 24 - Clausola
compromissoria -
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della
esecuzione o interpretazione del presente Statuto e
che possa formare oggetto di compromesso, sarà
rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato
irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo
dalle parti contendenti.
Art. 25 - Legge applicabile -
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel
presente Statuto, si deve far riferimento alle norme
in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice
Civile e, in subordine, alle norme contenute nel
Libro V del Codice Civile.